Con il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 il 24 settembre 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni riguardanti il DPR 1124/65. Le maggiori novità avvengono con le modifiche all’art. 53 del DPR 1124/65 che trasferiscono l’obbligo dell’invio del certificato medico, allegato alla denuncia di infortunio e di malattia professionale, dal datore di lavoro al medico – “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale” – in modalità telematica, direttamente o per il tramite della Struttura sanitaria competente al rilascio. Per le malattie professionali permangono, tuttavia, importanti criticità residue non facilmente superabili per il medico “generico”, non specialista in medicina del lavoro, a causa dell’impossibilità di conoscere i reali agenti eziologici ai quali il paziente/lavoratore può essere esposto. Da questo deriva l’impossibilità di ipotizzare correttamente il legame tra un danno alla salute e il lavoro da parte del medico non specialista che di solito non conosce il ciclo lavorativo. Non esistono inoltre indicazioni per la individuazione di patologie non comprese nelle tabelle (DM 09.04.2008) e nelle liste (DM 10.06.2014), delle quali si deve valutare la possibile origine professionale. Risultano oggetto della stessa incertezza le patologie elencate nelle tabelle delle malattie professionali, ma non comprese nelle liste del DM 10.6.2014, quelle per cui esistono discrepanze nosologiche fra le tabelle delle malattie professionali e le liste del DM suddetto, oltre a quelle che il medico ritiene essere legate all’esposizione al lavoro, sebbene non presenti nei due elenchi. A queste problematiche si aggiungono alcuni elementi criticità che la normativa, ad oggi, sembra trascurare. In nessuno dei Decreti di riferimento e neppure nella recente normativa viene fatto alcuno cenno all’elemento chiave indispensabile per valutare secondo criteri tecnici e scientifici la ragionevole prima attribuzione dell’origine professionale di una sospetta tecnopatia: i risultati di una appropriata valutazione del rischio specifico riconosciuto come agente causale. Alla luce delle considerazioni trattate, viene proposta una via operativa di avvio di un sistema organizzato, tecnico e sostenibile di segnalazione dei casi di sospetta tecnopatia. Tale sistema si ritiene non possa prescindere dalla figura e del ruolo del medico specialista in medicina del lavoro, sia come medico competente aziendale nominato ai sensi del D.Lgs. 81/08, sia come figura inserita nei servizi sanitari territoriali e ospedalieri (in Lombardia, presenti nelle Agenzie di Tutela della Salute – ATS – e nelle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro UOOML delle aziende Socio Sanitarie territoriali – ASST), oltre che dalla valutazione dei rischi lavorativi (prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08). Altre finalità sono il superamento di prassi obsolete, la creazione di un canale costante di dialogo tra sanitari dei poli territoriali e dei poli ospedalieri, l’invio e acquisizione sistematizzata, strutturata ed efficiente delle segnalazioni, la tracciatura di tutte le segnalazioni di malattie professionali e la creazione senza soluzioni di continuità di un archivio dedicato.